Le cambiali
La cambiale
La cambiale è un titolo di credito all’ordine che può contenere l’ordine di pagamento (tratta) nei confronti del traente o del beneficiario terzo, o la promessa di pagamento (pagherò) nei confronti di un secondo beneficiario.
Con la prima forma di cambiale, il soggetto traente ordinerà al trattario (debitore) di pagare una somma al portatore del titolo. Il trattario potrà accettare o meno l’ordine di pagamento (nell’ipotesi in cui lo faccia, la cambiale si definirà infatti “tratta accettata”).
Con la seconda forma di cambiale, il soggetto emittente prometterà il pagamento al soggetto prenditore, ovvero al beneficiario del titolo di credito in questione.
Definita la forma tecnica di cambiale, occorre comprendere quali siano le sue caratteristiche, e quali i requisiti necessari.
Per quanto concerne le caratteristiche, la cambiale è un titolo all’ordine poiché trasferibile mediante girata, è astratto poiché non vi è alcun riferimento al rapporto sottostante tra creditore e debitore, è formale poiché il documento è definibile come cambiale solo e unicamente se rispetta tutti i requisiti che tra breve vedremo, ed è esecutivo poiché – ammesso che sia in regola con il pagamento del bollo! – il beneficiario non ha bisogno di sentenza di condanna o di decreto ingiuntivo di pagamento per richiedere il pagamento di quanto dovuto dal trattario.
Sopra abbiamo fatto più volte riferimento ai requisiti della cambiale, che è importantissimo rispettare per poter dar esecutività al titolo.
I requisiti essenziali sono: la denominazione di cambiale, l’ordine (tratta) o la promessa (pagherò) di pagamento verso il portatore del titolo, l’indicazione del soggetto trattario (debitore), il nome del primo prenditore (beneficiario), la data di emissione del titolo, la sottoscrizione del traente o dell’emittente. Il bollo è infine necessario per dare carattere di esecutività al titolo, e consentire il suo protesto.
Sono invece requisiti naturali (e la loro assenza è in tal modo colmata da norme suppletive): la scadenza (se non c’è, la cambiale si paga a vista); l’indicazione del luogo di emissione (se non c’è, varrà quello del traente o dell’emittente); l’indicazione del luogo di pagamento (se non c’è, si considera pagabile in quello del trattario).
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